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Dettaglio procedura

Questa funzionalità permette di visualizzare i dati della procedura selezionata, compresi i documenti relativi al bando, ovvero ai documenti che sono richiesti ai concorrenti. Premendo il pulsante "Lotti" si accede alle informazioni di dettaglio dei lotti facenti parte della procedura.
CONTENUTO AGGIORNATO AL 02/10/2019

Sezione Stazione appaltante

COMUNE DI LASCARI
Culotta Salvatore

Sezione Dati generali

Gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per lavori di "Riqualificazione urbana del quartiere Santa Maria: Via Monte Carmelo, Via G. Galilei, Via Papa Giovanni XXIII, Via L.Sturzo, Via U. Foscolo, Via G.Verdi, Via G.no Rossini, Via Cerami, P.zza Piersanti Mattarella, Via Europa Unita, Via XXV Aprile, zona a verde adiacente la Via XXV Aprile e Via Europa Unita" II^ Stralcio Esecutivo di Completamento. Interventi sulle reti viarie e realizzazione pubblica illuminazione. - CIG : 7972427EDF - CUP : J77H19000400001
Lavori
Procedura aperta
Prezzo più basso
1.289.902,02 €
1.289.902,02 €
26/07/2019
14/08/2019 entro le 14:00
06/08/2019
07/08/2019
G00047
Conclusa - Aggiudicata

Sezione Requisiti richiesti ai concorrenti

  • REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (vedi punto 4 del disciplinare di gara)

Sezione Documentazione richiesta ai concorrenti

Busta amministrativa
Busta economica
  • Offerta economica

Sezione Comunicazioni della stazione appaltante

  • Pubblicato il 08/08/2019
    R: PASSoe in caso di avvalimento -
    Come da faq AVCpass n°24 se non si riesce a generare il passoe per l'avvalimento potete operare nel seguente modo:
    E' possibile generare il PassOE utilizzando il modulo previsto per RTI. L’impresa ausiliaria genera la propria componente di PassOE selezionando il ruolo di "Mandante in RTI" e l’impresa ausiliata genera il PassOE selezionando il ruolo di "Mandataria in RTI".
  • Pubblicato il 07/08/2019
    R: Impossibilità inviare offerta - per problemi tecnici rivolgersi all'assistenza tecnica come da indicazioni riportate alla pagina assistenza tecnica del portale ove ha luogo la gara tuttavia possibile richiedere assistenza anche ai seguenti riferimenti: 090 90 181 74 - service.appalti@maggioli.it
  • Pubblicato il 06/08/2019
    R: Subappalto categoria OG10 - Per la gara di cui in oggetto, tramite il portale https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, sono pervenuti, da parte di alcuni operatori economici, dei quesiti riguardanti sostanzialmente due distinte problematiche e precisamente: a)La possibilità di poter subappaltare interamente la categoria OG10 da parte di imprese qualificate nella sola categoria prevalente OG3 classe III-bis, nella considerazione che lincidenza in termini economici della stessa categoria OG10 risulta essere inferiore al 40% dellimporto totale dellappalto; b)Lobbligatorietà della presentazione della dichiarazione prevista al punto 5, lett c) del disciplinare di gara [.elenco dei principali contratti stipulati o in corso, nei tre anni antecedenti la pubblicazione della presente procedura, per lavori analoghi nel settore pubblico, con la descrizione sintetica dei lavori eseguiti e/o in corso, del soggetto committente, dellimporto e del periodo di esecuzione] e le refluenze in ordine allammissione alla gara nel caso in cui non vengono dichiarati lavori analoghi nei tre anni antecedenti la pubblicazione della gara. In merito al quesito di cui alla superiore lett. a) si evidenzia che non rientrando la categoria OG10 tra quelle c.d. opere superspecialistiche previste allarticolo 89, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e cioè .lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali e risultando limporto di tale categoria inferiore al 40% dellimporto complessivo dellappalto, è consentito il subappalto per lintera categoria, purché la qualificazione posseduta dalloperatore economico nella categoria prevalente OG3 risulti di importo pari o superiore a quello dellintero ammontare dellappalto e cioè maggiore di . 1.289.902,02 e purché sia resa specifica dichiarazione di impegno a subappaltare le opere scorporabili ad una impresa in possesso della relativa qualificazione. Per quanto attiene invece laltro quesito indicato alla superiore lett. b) si fa presente che la dichiarazione richiesta deve necessariamente essere prodotta anche al fine di consentire alla piattaforma telematica il corretto caricamento (upload) della documentazione per il successivo inoltro a questa Stazione Appaltante, come esplicitato a pag. 8 del Bando di gara. Per la seconda parte del quesito indicato alla superiore lett. b), si fa presente che il disciplinare di gara prevede che vengano dichiarati i lavori analoghi eseguiti nei tre anni antecedenti la pubblicazione della gara, senza fare alcun riferimento a importi o categorie, atteso che a norma dellart.84 del D.Lgs. 502016 e s.m.i. il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83 (idoneità professionale - capacità economica e finanziaria - capacità tecniche e professionali), sono comprovati mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC (attestato SOA in corso di validità).
  • Pubblicato il 06/08/2019
    R: Richiesa chiarimento punto 5.C . PAG. 9 disciplinare di gara - Per la gara di cui in oggetto, tramite il portale https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, sono pervenuti, da parte di alcuni operatori economici, dei quesiti riguardanti sostanzialmente due distinte problematiche e precisamente: a)La possibilità di poter subappaltare interamente la categoria OG10 da parte di imprese qualificate nella sola categoria prevalente OG3 classe III-bis, nella considerazione che lincidenza in termini economici della stessa categoria OG10 risulta essere inferiore al 40% dellimporto totale dellappalto; b)Lobbligatorietà della presentazione della dichiarazione prevista al punto 5, lett c) del disciplinare di gara [.elenco dei principali contratti stipulati o in corso, nei tre anni antecedenti la pubblicazione della presente procedura, per lavori analoghi nel settore pubblico, con la descrizione sintetica dei lavori eseguiti e/o in corso, del soggetto committente, dellimporto e del periodo di esecuzione] e le refluenze in ordine allammissione alla gara nel caso in cui non vengono dichiarati lavori analoghi nei tre anni antecedenti la pubblicazione della gara. In merito al quesito di cui alla superiore lett. a) si evidenzia che non rientrando la categoria OG10 tra quelle c.d. opere superspecialistiche previste allarticolo 89, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e cioè .lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali e risultando limporto di tale categoria inferiore al 40% dellimporto complessivo dellappalto, è consentito il subappalto per lintera categoria, purché la qualificazione posseduta dalloperatore economico nella categoria prevalente OG3 risulti di importo pari o superiore a quello dellintero ammontare dellappalto e cioè maggiore di . 1.289.902,02 e purché sia resa specifica dichiarazione di impegno a subappaltare le opere scorporabili ad una impresa in possesso della relativa qualificazione. Per quanto attiene invece laltro quesito indicato alla superiore lett. b) si fa presente che la dichiarazione richiesta deve necessariamente essere prodotta anche al fine di consentire alla piattaforma telematica il corretto caricamento (upload) della documentazione per il successivo inoltro a questa Stazione Appaltante, come esplicitato a pag. 8 del Bando di gara. Per la seconda parte del quesito indicato alla superiore lett. b), si fa presente che il disciplinare di gara prevede che vengano dichiarati i lavori analoghi eseguiti nei tre anni antecedenti la pubblicazione della gara, senza fare alcun riferimento a importi o categorie, atteso che a norma dellart.84 del D.Lgs. 502016 e s.m.i. il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83 (idoneità professionale - capacità economica e finanziaria - capacità tecniche e professionali), sono comprovati mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC (attestato SOA in corso di validità).
  • Pubblicato il 31/07/2019
    R: Chiarimento. - Per la gara di cui in oggetto, tramite il portale https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, sono pervenuti, da parte di alcuni operatori economici, dei quesiti riguardanti sostanzialmente due distinte problematiche e precisamente: a)La possibilità di poter subappaltare interamente la categoria OG10 da parte di imprese qualificate nella sola categoria prevalente OG3 classe III-bis, nella considerazione che lincidenza in termini economici della stessa categoria OG10 risulta essere inferiore al 40% dellimporto totale dellappalto; b)Lobbligatorietà della presentazione della dichiarazione prevista al punto 5, lett c) del disciplinare di gara [.elenco dei principali contratti stipulati o in corso, nei tre anni antecedenti la pubblicazione della presente procedura, per lavori analoghi nel settore pubblico, con la descrizione sintetica dei lavori eseguiti e/o in corso, del soggetto committente, dellimporto e del periodo di esecuzione] e le refluenze in ordine allammissione alla gara nel caso in cui non vengono dichiarati lavori analoghi nei tre anni antecedenti la pubblicazione della gara. In merito al quesito di cui alla superiore lett. a) si evidenzia che non rientrando la categoria OG10 tra quelle c.d. opere superspecialistiche previste allarticolo 89, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e cioè .lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali e risultando limporto di tale categoria inferiore al 40% dellimporto complessivo dellappalto, è consentito il subappalto per lintera categoria, purché la qualificazione posseduta dalloperatore economico nella categoria prevalente OG3 risulti di importo pari o superiore a quello dellintero ammontare dellappalto e cioè maggiore di . 1.289.902,02 e purché sia resa specifica dichiarazione di impegno a subappaltare le opere scorporabili ad una impresa in possesso della relativa qualificazione. Per quanto attiene invece laltro quesito indicato alla superiore lett. b) si fa presente che la dichiarazione richiesta deve necessariamente essere prodotta anche al fine di consentire alla piattaforma telematica il corretto caricamento (upload) della documentazione per il successivo inoltro a questa Stazione Appaltante, come esplicitato a pag. 8 del Bando di gara. Per la seconda parte del quesito indicato alla superiore lett. b), si fa presente che il disciplinare di gara prevede che vengano dichiarati i lavori analoghi eseguiti nei tre anni antecedenti la pubblicazione della gara, senza fare alcun riferimento a importi o categorie, atteso che a norma dellart.84 del D.Lgs. 502016 e s.m.i. il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83 (idoneità professionale - capacità economica e finanziaria - capacità tecniche e professionali), sono comprovati mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC (attestato SOA in corso di validità).
  • Pubblicato il 31/07/2019
    R: SUBAPPALTO QUALIFICANTE CATEGORIA OG10 - Per la gara di cui in oggetto, tramite il portale https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, sono pervenuti, da parte di alcuni operatori economici, dei quesiti riguardanti sostanzialmente due distinte problematiche e precisamente: a)La possibilità di poter subappaltare interamente la categoria OG10 da parte di imprese qualificate nella sola categoria prevalente OG3 classe III-bis, nella considerazione che lincidenza in termini economici della stessa categoria OG10 risulta essere inferiore al 40% dellimporto totale dellappalto; b)Lobbligatorietà della presentazione della dichiarazione prevista al punto 5, lett c) del disciplinare di gara [.elenco dei principali contratti stipulati o in corso, nei tre anni antecedenti la pubblicazione della presente procedura, per lavori analoghi nel settore pubblico, con la descrizione sintetica dei lavori eseguiti e/o in corso, del soggetto committente, dellimporto e del periodo di esecuzione] e le refluenze in ordine allammissione alla gara nel caso in cui non vengono dichiarati lavori analoghi nei tre anni antecedenti la pubblicazione della gara. In merito al quesito di cui alla superiore lett. a) si evidenzia che non rientrando la categoria OG10 tra quelle c.d. opere superspecialistiche previste allarticolo 89, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e cioè .lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali e risultando limporto di tale categoria inferiore al 40% dellimporto complessivo dellappalto, è consentito il subappalto per lintera categoria, purché la qualificazione posseduta dalloperatore economico nella categoria prevalente OG3 risulti di importo pari o superiore a quello dellintero ammontare dellappalto e cioè maggiore di . 1.289.902,02 e purché sia resa specifica dichiarazione di impegno a subappaltare le opere scorporabili ad una impresa in possesso della relativa qualificazione. Per quanto attiene invece laltro quesito indicato alla superiore lett. b) si fa presente che la dichiarazione richiesta deve necessariamente essere prodotta anche al fine di consentire alla piattaforma telematica il corretto caricamento (upload) della documentazione per il successivo inoltro a questa Stazione Appaltante, come esplicitato a pag. 8 del Bando di gara. Per la seconda parte del quesito indicato alla superiore lett. b), si fa presente che il disciplinare di gara prevede che vengano dichiarati i lavori analoghi eseguiti nei tre anni antecedenti la pubblicazione della gara, senza fare alcun riferimento a importi o categorie, atteso che a norma dellart.84 del D.Lgs. 502016 e s.m.i. il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83 (idoneità professionale - capacità economica e finanziaria - capacità tecniche e professionali), sono comprovati mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC (attestato SOA in corso di validità).
  • Pubblicato il 31/07/2019
    R: Richiesta chiarimento sulla categoria OG10 - Per la gara di cui in oggetto, tramite il portale https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, sono pervenuti, da parte di alcuni operatori economici, dei quesiti riguardanti sostanzialmente due distinte problematiche e precisamente: a)La possibilità di poter subappaltare interamente la categoria OG10 da parte di imprese qualificate nella sola categoria prevalente OG3 classe III-bis, nella considerazione che lincidenza in termini economici della stessa categoria OG10 risulta essere inferiore al 40% dellimporto totale dellappalto; b)Lobbligatorietà della presentazione della dichiarazione prevista al punto 5, lett c) del disciplinare di gara [.elenco dei principali contratti stipulati o in corso, nei tre anni antecedenti la pubblicazione della presente procedura, per lavori analoghi nel settore pubblico, con la descrizione sintetica dei lavori eseguiti e/o in corso, del soggetto committente, dellimporto e del periodo di esecuzione] e le refluenze in ordine allammissione alla gara nel caso in cui non vengono dichiarati lavori analoghi nei tre anni antecedenti la pubblicazione della gara. In merito al quesito di cui alla superiore lett. a) si evidenzia che non rientrando la categoria OG10 tra quelle c.d. opere superspecialistiche previste allarticolo 89, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e cioè .lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali e risultando limporto di tale categoria inferiore al 40% dellimporto complessivo dellappalto, è consentito il subappalto per lintera categoria, purché la qualificazione posseduta dalloperatore economico nella categoria prevalente OG3 risulti di importo pari o superiore a quello dellintero ammontare dellappalto e cioè maggiore di . 1.289.902,02 e purché sia resa specifica dichiarazione di impegno a subappaltare le opere scorporabili ad una impresa in possesso della relativa qualificazione. Per quanto attiene invece laltro quesito indicato alla superiore lett. b) si fa presente che la dichiarazione richiesta deve necessariamente essere prodotta anche al fine di consentire alla piattaforma telematica il corretto caricamento (upload) della documentazione per il successivo inoltro a questa Stazione Appaltante, come esplicitato a pag. 8 del Bando di gara. Per la seconda parte del quesito indicato alla superiore lett. b), si fa presente che il disciplinare di gara prevede che vengano dichiarati i lavori analoghi eseguiti nei tre anni antecedenti la pubblicazione della gara, senza fare alcun riferimento a importi o categorie, atteso che a norma dellart.84 del D.Lgs. 502016 e s.m.i. il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83 (idoneità professionale - capacità economica e finanziaria - capacità tecniche e professionali), sono comprovati mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC (attestato SOA in corso di validità).
  • Pubblicato il 31/07/2019
    R: chiarimenti - Per la gara di cui in oggetto, tramite il portale https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, sono pervenuti, da parte di alcuni operatori economici, dei quesiti riguardanti sostanzialmente due distinte problematiche e precisamente: a)La possibilità di poter subappaltare interamente la categoria OG10 da parte di imprese qualificate nella sola categoria prevalente OG3 classe III-bis, nella considerazione che lincidenza in termini economici della stessa categoria OG10 risulta essere inferiore al 40% dellimporto totale dellappalto; b)Lobbligatorietà della presentazione della dichiarazione prevista al punto 5, lett c) del disciplinare di gara [.elenco dei principali contratti stipulati o in corso, nei tre anni antecedenti la pubblicazione della presente procedura, per lavori analoghi nel settore pubblico, con la descrizione sintetica dei lavori eseguiti e/o in corso, del soggetto committente, dellimporto e del periodo di esecuzione] e le refluenze in ordine allammissione alla gara nel caso in cui non vengono dichiarati lavori analoghi nei tre anni antecedenti la pubblicazione della gara. In merito al quesito di cui alla superiore lett. a) si evidenzia che non rientrando la categoria OG10 tra quelle c.d. opere superspecialistiche previste allarticolo 89, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e cioè .lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali e risultando limporto di tale categoria inferiore al 40% dellimporto complessivo dellappalto, è consentito il subappalto per lintera categoria, purché la qualificazione posseduta dalloperatore economico nella categoria prevalente OG3 risulti di importo pari o superiore a quello dellintero ammontare dellappalto e cioè maggiore di . 1.289.902,02 e purché sia resa specifica dichiarazione di impegno a subappaltare le opere scorporabili ad una impresa in possesso della relativa qualificazione. Per quanto attiene invece laltro quesito indicato alla superiore lett. b) si fa presente che la dichiarazione richiesta deve necessariamente essere prodotta anche al fine di consentire alla piattaforma telematica il corretto caricamento (upload) della documentazione per il successivo inoltro a questa Stazione Appaltante, come esplicitato a pag. 8 del Bando di gara. Per la seconda parte del quesito indicato alla superiore lett. b), si fa presente che il disciplinare di gara prevede che vengano dichiarati i lavori analoghi eseguiti nei tre anni antecedenti la pubblicazione della gara, senza fare alcun riferimento a importi o categorie, atteso che a norma dellart.84 del D.Lgs. 502016 e s.m.i. il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83 (idoneità professionale - capacità economica e finanziaria - capacità tecniche e professionali), sono comprovati mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC (attestato SOA in corso di validità).
  • Pubblicato il 31/07/2019
    R: INVIO RICHIESTA CHIARIMENTO - Per la gara di cui in oggetto, tramite il portale https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, sono pervenuti, da parte di alcuni operatori economici, dei quesiti riguardanti sostanzialmente due distinte problematiche e precisamente: a)La possibilità di poter subappaltare interamente la categoria OG10 da parte di imprese qualificate nella sola categoria prevalente OG3 classe III-bis, nella considerazione che lincidenza in termini economici della stessa categoria OG10 risulta essere inferiore al 40% dellimporto totale dellappalto; b)Lobbligatorietà della presentazione della dichiarazione prevista al punto 5, lett c) del disciplinare di gara [.elenco dei principali contratti stipulati o in corso, nei tre anni antecedenti la pubblicazione della presente procedura, per lavori analoghi nel settore pubblico, con la descrizione sintetica dei lavori eseguiti e/o in corso, del soggetto committente, dellimporto e del periodo di esecuzione] e le refluenze in ordine allammissione alla gara nel caso in cui non vengono dichiarati lavori analoghi nei tre anni antecedenti la pubblicazione della gara. In merito al quesito di cui alla superiore lett. a) si evidenzia che non rientrando la categoria OG10 tra quelle c.d. opere superspecialistiche previste allarticolo 89, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e cioè .lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali e risultando limporto di tale categoria inferiore al 40% dellimporto complessivo dellappalto, è consentito il subappalto per lintera categoria, purché la qualificazione posseduta dalloperatore economico nella categoria prevalente OG3 risulti di importo pari o superiore a quello dellintero ammontare dellappalto e cioè maggiore di . 1.289.902,02 e purché sia resa specifica dichiarazione di impegno a subappaltare le opere scorporabili ad una impresa in possesso della relativa qualificazione. Per quanto attiene invece laltro quesito indicato alla superiore lett. b) si fa presente che la dichiarazione richiesta deve necessariamente essere prodotta anche al fine di consentire alla piattaforma telematica il corretto caricamento (upload) della documentazione per il successivo inoltro a questa Stazione Appaltante, come esplicitato a pag. 8 del Bando di gara. Per la seconda parte del quesito indicato alla superiore lett. b), si fa presente che il disciplinare di gara prevede che vengano dichiarati i lavori analoghi eseguiti nei tre anni antecedenti la pubblicazione della gara, senza fare alcun riferimento a importi o categorie, atteso che a norma dellart.84 del D.Lgs. 502016 e s.m.i. il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83 (idoneità professionale - capacità economica e finanziaria - capacità tecniche e professionali), sono comprovati mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC (attestato SOA in corso di validità).
  • Pubblicato il 31/07/2019
    R: chiarimenti categorie - Per la gara di cui in oggetto, tramite il portale https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, sono pervenuti, da parte di alcuni operatori economici, dei quesiti riguardanti sostanzialmente due distinte problematiche e precisamente: a)La possibilità di poter subappaltare interamente la categoria OG10 da parte di imprese qualificate nella sola categoria prevalente OG3 classe III-bis, nella considerazione che lincidenza in termini economici della stessa categoria OG10 risulta essere inferiore al 40% dellimporto totale dellappalto; b)Lobbligatorietà della presentazione della dichiarazione prevista al punto 5, lett c) del disciplinare di gara [.elenco dei principali contratti stipulati o in corso, nei tre anni antecedenti la pubblicazione della presente procedura, per lavori analoghi nel settore pubblico, con la descrizione sintetica dei lavori eseguiti e/o in corso, del soggetto committente, dellimporto e del periodo di esecuzione] e le refluenze in ordine allammissione alla gara nel caso in cui non vengono dichiarati lavori analoghi nei tre anni antecedenti la pubblicazione della gara. In merito al quesito di cui alla superiore lett. a) si evidenzia che non rientrando la categoria OG10 tra quelle c.d. opere superspecialistiche previste allarticolo 89, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e cioè .lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali e risultando limporto di tale categoria inferiore al 40% dellimporto complessivo dellappalto, è consentito il subappalto per lintera categoria, purché la qualificazione posseduta dalloperatore economico nella categoria prevalente OG3 risulti di importo pari o superiore a quello dellintero ammontare dellappalto e cioè maggiore di . 1.289.902,02 e purché sia resa specifica dichiarazione di impegno a subappaltare le opere scorporabili ad una impresa in possesso della relativa qualificazione. Per quanto attiene invece laltro quesito indicato alla superiore lett. b) si fa presente che la dichiarazione richiesta deve necessariamente essere prodotta anche al fine di consentire alla piattaforma telematica il corretto caricamento (upload) della documentazione per il successivo inoltro a questa Stazione Appaltante, come esplicitato a pag. 8 del Bando di gara. Per la seconda parte del quesito indicato alla superiore lett. b), si fa presente che il disciplinare di gara prevede che vengano dichiarati i lavori analoghi eseguiti nei tre anni antecedenti la pubblicazione della gara, senza fare alcun riferimento a importi o categorie, atteso che a norma dellart.84 del D.Lgs. 502016 e s.m.i. il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83 (idoneità professionale - capacità economica e finanziaria - capacità tecniche e professionali), sono comprovati mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC (attestato SOA in corso di validità).
  • Pubblicato il 31/07/2019
    R: Dichiarazione Paragrafo 5, lett. c - elenco lavori analoghi - Per la gara di cui in oggetto, tramite il portale https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, sono pervenuti, da parte di alcuni operatori economici, dei quesiti riguardanti sostanzialmente due distinte problematiche e precisamente: a)La possibilità di poter subappaltare interamente la categoria OG10 da parte di imprese qualificate nella sola categoria prevalente OG3 classe III-bis, nella considerazione che lincidenza in termini economici della stessa categoria OG10 risulta essere inferiore al 40% dellimporto totale dellappalto; b)Lobbligatorietà della presentazione della dichiarazione prevista al punto 5, lett c) del disciplinare di gara [.elenco dei principali contratti stipulati o in corso, nei tre anni antecedenti la pubblicazione della presente procedura, per lavori analoghi nel settore pubblico, con la descrizione sintetica dei lavori eseguiti e/o in corso, del soggetto committente, dellimporto e del periodo di esecuzione] e le refluenze in ordine allammissione alla gara nel caso in cui non vengono dichiarati lavori analoghi nei tre anni antecedenti la pubblicazione della gara. In merito al quesito di cui alla superiore lett. a) si evidenzia che non rientrando la categoria OG10 tra quelle c.d. opere superspecialistiche previste allarticolo 89, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e cioè .lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali e risultando limporto di tale categoria inferiore al 40% dellimporto complessivo dellappalto, è consentito il subappalto per lintera categoria, purché la qualificazione posseduta dalloperatore economico nella categoria prevalente OG3 risulti di importo pari o superiore a quello dellintero ammontare dellappalto e cioè maggiore di . 1.289.902,02 e purché sia resa specifica dichiarazione di impegno a subappaltare le opere scorporabili ad una impresa in possesso della relativa qualificazione. Per quanto attiene invece laltro quesito indicato alla superiore lett. b) si fa presente che la dichiarazione richiesta deve necessariamente essere prodotta anche al fine di consentire alla piattaforma telematica il corretto caricamento (upload) della documentazione per il successivo inoltro a questa Stazione Appaltante, come esplicitato a pag. 8 del Bando di gara. Per la seconda parte del quesito indicato alla superiore lett. b), si fa presente che il disciplinare di gara prevede che vengano dichiarati i lavori analoghi eseguiti nei tre anni antecedenti la pubblicazione della gara, senza fare alcun riferimento a importi o categorie, atteso che a norma dellart.84 del D.Lgs. 502016 e s.m.i. il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83 (idoneità professionale - capacità economica e finanziaria - capacità tecniche e professionali), sono comprovati mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC (attestato SOA in corso di validità).
  • Pubblicato il 31/07/2019
    R: CHIARIMENTO CATEGORIA OG 10 - Per la gara di cui in oggetto, tramite il portale https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, sono pervenuti, da parte di alcuni operatori economici, dei quesiti riguardanti sostanzialmente due distinte problematiche e precisamente: a)La possibilità di poter subappaltare interamente la categoria OG10 da parte di imprese qualificate nella sola categoria prevalente OG3 classe III-bis, nella considerazione che lincidenza in termini economici della stessa categoria OG10 risulta essere inferiore al 40% dellimporto totale dellappalto; b)Lobbligatorietà della presentazione della dichiarazione prevista al punto 5, lett c) del disciplinare di gara [.elenco dei principali contratti stipulati o in corso, nei tre anni antecedenti la pubblicazione della presente procedura, per lavori analoghi nel settore pubblico, con la descrizione sintetica dei lavori eseguiti e/o in corso, del soggetto committente, dellimporto e del periodo di esecuzione] e le refluenze in ordine allammissione alla gara nel caso in cui non vengono dichiarati lavori analoghi nei tre anni antecedenti la pubblicazione della gara. In merito al quesito di cui alla superiore lett. a) si evidenzia che non rientrando la categoria OG10 tra quelle c.d. opere superspecialistiche previste allarticolo 89, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e cioè .lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali e risultando limporto di tale categoria inferiore al 40% dellimporto complessivo dellappalto, è consentito il subappalto per lintera categoria, purché la qualificazione posseduta dalloperatore economico nella categoria prevalente OG3 risulti di importo pari o superiore a quello dellintero ammontare dellappalto e cioè maggiore di . 1.289.902,02 e purché sia resa specifica dichiarazione di impegno a subappaltare le opere scorporabili ad una impresa in possesso della relativa qualificazione. Per quanto attiene invece laltro quesito indicato alla superiore lett. b) si fa presente che la dichiarazione richiesta deve necessariamente essere prodotta anche al fine di consentire alla piattaforma telematica il corretto caricamento (upload) della documentazione per il successivo inoltro a questa Stazione Appaltante, come esplicitato a pag. 8 del Bando di gara. Per la seconda parte del quesito indicato alla superiore lett. b), si fa presente che il disciplinare di gara prevede che vengano dichiarati i lavori analoghi eseguiti nei tre anni antecedenti la pubblicazione della gara, senza fare alcun riferimento a importi o categorie, atteso che a norma dellart.84 del D.Lgs. 502016 e s.m.i. il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83 (idoneità professionale - capacità economica e finanziaria - capacità tecniche e professionali), sono comprovati mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC (attestato SOA in corso di validità).
  • Pubblicato il 31/07/2019
    R: RICHIESTA CHIARIMENTI - Per la gara di cui in oggetto, tramite il portale https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, sono pervenuti, da parte di alcuni operatori economici, dei quesiti riguardanti sostanzialmente due distinte problematiche e precisamente: a)La possibilità di poter subappaltare interamente la categoria OG10 da parte di imprese qualificate nella sola categoria prevalente OG3 classe III-bis, nella considerazione che lincidenza in termini economici della stessa categoria OG10 risulta essere inferiore al 40% dellimporto totale dellappalto; b)Lobbligatorietà della presentazione della dichiarazione prevista al punto 5, lett c) del disciplinare di gara [.elenco dei principali contratti stipulati o in corso, nei tre anni antecedenti la pubblicazione della presente procedura, per lavori analoghi nel settore pubblico, con la descrizione sintetica dei lavori eseguiti e/o in corso, del soggetto committente, dellimporto e del periodo di esecuzione] e le refluenze in ordine allammissione alla gara nel caso in cui non vengono dichiarati lavori analoghi nei tre anni antecedenti la pubblicazione della gara. In merito al quesito di cui alla superiore lett. a) si evidenzia che non rientrando la categoria OG10 tra quelle c.d. opere superspecialistiche previste allarticolo 89, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e cioè .lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali e risultando limporto di tale categoria inferiore al 40% dellimporto complessivo dellappalto, è consentito il subappalto per lintera categoria, purché la qualificazione posseduta dalloperatore economico nella categoria prevalente OG3 risulti di importo pari o superiore a quello dellintero ammontare dellappalto e cioè maggiore di . 1.289.902,02 e purché sia resa specifica dichiarazione di impegno a subappaltare le opere scorporabili ad una impresa in possesso della relativa qualificazione. Per quanto attiene invece laltro quesito indicato alla superiore lett. b) si fa presente che la dichiarazione richiesta deve necessariamente essere prodotta anche al fine di consentire alla piattaforma telematica il corretto caricamento (upload) della documentazione per il successivo inoltro a questa Stazione Appaltante, come esplicitato a pag. 8 del Bando di gara. Per la seconda parte del quesito indicato alla superiore lett. b), si fa presente che il disciplinare di gara prevede che vengano dichiarati i lavori analoghi eseguiti nei tre anni antecedenti la pubblicazione della gara, senza fare alcun riferimento a importi o categorie, atteso che a norma dellart.84 del D.Lgs. 502016 e s.m.i. il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83 (idoneità professionale - capacità economica e finanziaria - capacità tecniche e professionali), sono comprovati mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC (attestato SOA in corso di validità).
  • Pubblicato il 31/07/2019
    R: CATEGORIA OG10 - Per la gara di cui in oggetto, tramite il portale https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, sono pervenuti, da parte di alcuni operatori economici, dei quesiti riguardanti sostanzialmente due distinte problematiche e precisamente: a)La possibilità di poter subappaltare interamente la categoria OG10 da parte di imprese qualificate nella sola categoria prevalente OG3 classe III-bis, nella considerazione che lincidenza in termini economici della stessa categoria OG10 risulta essere inferiore al 40% dellimporto totale dellappalto; b)Lobbligatorietà della presentazione della dichiarazione prevista al punto 5, lett c) del disciplinare di gara [.elenco dei principali contratti stipulati o in corso, nei tre anni antecedenti la pubblicazione della presente procedura, per lavori analoghi nel settore pubblico, con la descrizione sintetica dei lavori eseguiti e/o in corso, del soggetto committente, dellimporto e del periodo di esecuzione] e le refluenze in ordine allammissione alla gara nel caso in cui non vengono dichiarati lavori analoghi nei tre anni antecedenti la pubblicazione della gara. In merito al quesito di cui alla superiore lett. a) si evidenzia che non rientrando la categoria OG10 tra quelle c.d. opere superspecialistiche previste allarticolo 89, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e cioè .lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali e risultando limporto di tale categoria inferiore al 40% dellimporto complessivo dellappalto, è consentito il subappalto per lintera categoria, purché la qualificazione posseduta dalloperatore economico nella categoria prevalente OG3 risulti di importo pari o superiore a quello dellintero ammontare dellappalto e cioè maggiore di . 1.289.902,02 e purché sia resa specifica dichiarazione di impegno a subappaltare le opere scorporabili ad una impresa in possesso della relativa qualificazione. Per quanto attiene invece laltro quesito indicato alla superiore lett. b) si fa presente che la dichiarazione richiesta deve necessariamente essere prodotta anche al fine di consentire alla piattaforma telematica il corretto caricamento (upload) della documentazione per il successivo inoltro a questa Stazione Appaltante, come esplicitato a pag. 8 del Bando di gara. Per la seconda parte del quesito indicato alla superiore lett. b), si fa presente che il disciplinare di gara prevede che vengano dichiarati i lavori analoghi eseguiti nei tre anni antecedenti la pubblicazione della gara, senza fare alcun riferimento a importi o categorie, atteso che a norma dellart.84 del D.Lgs. 502016 e s.m.i. il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83 (idoneità professionale - capacità economica e finanziaria - capacità tecniche e professionali), sono comprovati mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC (attestato SOA in corso di validità).
  • Pubblicato il 31/07/2019
    R: INFO OG 10 - Per la gara di cui in oggetto, tramite il portale https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, sono pervenuti, da parte di alcuni operatori economici, dei quesiti riguardanti sostanzialmente due distinte problematiche e precisamente: a)La possibilità di poter subappaltare interamente la categoria OG10 da parte di imprese qualificate nella sola categoria prevalente OG3 classe III-bis, nella considerazione che lincidenza in termini economici della stessa categoria OG10 risulta essere inferiore al 40% dellimporto totale dellappalto; b)Lobbligatorietà della presentazione della dichiarazione prevista al punto 5, lett c) del disciplinare di gara [.elenco dei principali contratti stipulati o in corso, nei tre anni antecedenti la pubblicazione della presente procedura, per lavori analoghi nel settore pubblico, con la descrizione sintetica dei lavori eseguiti e/o in corso, del soggetto committente, dellimporto e del periodo di esecuzione] e le refluenze in ordine allammissione alla gara nel caso in cui non vengono dichiarati lavori analoghi nei tre anni antecedenti la pubblicazione della gara. In merito al quesito di cui alla superiore lett. a) si evidenzia che non rientrando la categoria OG10 tra quelle c.d. opere superspecialistiche previste allarticolo 89, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e cioè .lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali e risultando limporto di tale categoria inferiore al 40% dellimporto complessivo dellappalto, è consentito il subappalto per lintera categoria, purché la qualificazione posseduta dalloperatore economico nella categoria prevalente OG3 risulti di importo pari o superiore a quello dellintero ammontare dellappalto e cioè maggiore di . 1.289.902,02 e purché sia resa specifica dichiarazione di impegno a subappaltare le opere scorporabili ad una impresa in possesso della relativa qualificazione. Per quanto attiene invece laltro quesito indicato alla superiore lett. b) si fa presente che la dichiarazione richiesta deve necessariamente essere prodotta anche al fine di consentire alla piattaforma telematica il corretto caricamento (upload) della documentazione per il successivo inoltro a questa Stazione Appaltante, come esplicitato a pag. 8 del Bando di gara. Per la seconda parte del quesito indicato alla superiore lett. b), si fa presente che il disciplinare di gara prevede che vengano dichiarati i lavori analoghi eseguiti nei tre anni antecedenti la pubblicazione della gara, senza fare alcun riferimento a importi o categorie, atteso che a norma dellart.84 del D.Lgs. 502016 e s.m.i. il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83 (idoneità professionale - capacità economica e finanziaria - capacità tecniche e professionali), sono comprovati mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC (attestato SOA in corso di validità).

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